È una comunicazione obbligatoria che deve essere presentata da parte di chi concede l’uso esclusivo a qualsiasi titolo (vendita, affitto, uso gratuito) di un immobile, o parte di esso, per un periodo superiore a 30 giorni.
La comunicazione è chiamata “Legge antiterrorismo” e deve essere presentata al Comune perchè rappresenta l'autorità locale di pubblica sicurezza (articolo 12 del Decreto Legge 21/03/1978, n. 59).
L'obbligo della comunicazione di cessione di fabbricato è stato assorbito dalla registrazione del contratto di vendita o locazione (Circolare Ministeriale 31/05/2011, n. 557) :
- dal 7 aprile 2011 per i contratti di locazione registrati (Decreto Legislativo 14/03/2011, n. 23)
- dal 14 aprile 2011 per i contratti di vendita di immobili registrati (Decreto Legge 13/05/2011, n. 70).
Fanno eccezione i comodati d’uso gratuito non soggetti a registrazione per i quali è obbligatorio presentare la comunicazione.
Se si cedono locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, legale rappresentante) è obbligatorio presentare la comunicazione. Se la cessione è effettuata a una famiglia, il modulo andrà compilato con i dati dell’intestatario del contratto di affitto o del comodato d’uso.
Se si cede un appartamento, un box e una cantina, andranno presentate tre distinte denunce.
La comunicazione deve pervenire entro 48 ore dalla consegna dell’immobile al Comune dove si trova l’immobile, anche se la data non coincide con la data di inizio del contratto vero e proprio.
Se la comunicazione è presentata oltre le 48 ore, cioè se la data di consegna delle chiavi è antecedente di due giorni, il Comune è obbligato a segnalarlo alla Polizia Locale che applicherà le sanzioni previste.
Non sono ammesse altre modalità, neppure l’eventuale conoscenza personale.